2.Mose 22 | 聖經當代譯本修訂版 Nuova Riveduta 2006

2.Mose 22 | 聖經當代譯本修訂版

賠償條例

1 「倘若有人偷了別人的牛羊,然後宰了或賣了,他要用五頭牛抵償一頭牛,四隻羊抵償一隻羊。 2 倘若有人打死正入屋偷竊的賊,這人不算犯殺人罪。 3 倘若事情發生在白天,家主就犯了殺人罪。倘若盜賊被擒,他就要賠償家主,若他一無所有,就要把他賣為奴隸作賠償。 4 倘若他偷的牲畜如牛、羊或驢在他手上還活著,他要償還失主雙倍。 5 「倘若有人在田野或葡萄園裡牧放牲畜,任由牲畜吃別人田裡的農作物或葡萄,他必須拿自己田裡最好的農作物或葡萄作賠償。 6 倘若有人在自己的田間焚燒荊棘,不小心燒掉了別人的莊稼、禾捆或整個田園,那生火的人就要賠償一切損失。 7 「倘若有人把金錢或物件交給鄰居保管,鄰居家遭盜,盜賊被緝拿歸案後要賠償雙倍; 8 倘若沒捉到盜賊,鄰居就要到審判官那裡證明自己沒有偷拿。 9 倘若二人之間有什麼糾紛,無論是為了牛、驢、羊、衣服或失物,爭執的雙方要把案件呈報審判官,審判官判誰敗訴,誰就要賠償雙倍。 10 倘若有人把驢、牛、羊或別的牲畜交給鄰居看管,牲畜死傷或被人搶走,並且無人看見, 11 看守的人就要在耶和華面前起誓沒有動鄰居的東西,這樣失主就應當作罷,看守的人不用賠償。 12 但若牲畜是被人偷去的,受託人就要賠償失主。 13 倘若牲畜被野獸咬死,受託人要把殘骸帶來當證據,無需賠償被咬死的牲畜。 14 倘若有人向鄰居借牲畜,牲畜受傷或死掉,而當時物主不在場,借的人就要賠償。 15 倘若物主當時在場,借的人就不用賠償。倘若牲畜是租來的,租的人只需付租金不用賠償。

社會條例

16 「倘若有人誘姦了尚未許配的處女,他就要交出聘禮,娶她為妻; 17 倘若女方家長反對婚事,男方要付出相當於聘禮的金錢給女方家長。 18 「凡行邪術的女人,必須被處死。 19 「與動物性交的人,必須被處死。 20 「祭拜耶和華以外的其他任何神明的人,必須被處死。 21 「不可欺壓在你們中間寄居的人,因為你們在埃及也做過寄居的人。 22 「不可虧待寡婦和孤兒, 23 倘若你們欺凌他們,他們向我呼求,我必聽他們的呼求, 24 向你們發怒,用刀殺掉你們,使你們的妻子變為寡婦,兒女成為孤兒。 25 「倘若有貧苦的同胞向你借錢,你不可像放債的一樣從中取利。 26 倘若他把衣服給你作抵押,你要在日落之前把衣服還給他。 27 因為他只有這件蔽體的衣服,若是沒有,他晚上如何睡覺?他若呼求我,我必定幫助他,因為我是仁慈的。 28 不可褻瀆上帝,也不可咒詛百姓的官長。 29 你們要向我獻上五穀和新酒,不可遲疑耽延。要把你們的長子獻給我。 30 也要獻上頭生的牛羊,牠們生下來後可以留在母親身邊七天,第八天要獻給我。 31 你們要做我聖潔的子民,不要吃田野間被野獸咬死的牲畜,要把牠丟給狗吃。

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Nuova Riveduta 2006

Danni causati a terzi e riparazioni

1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. 3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. 5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. 6 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. 9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “È questo qui!”, la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 11 interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a risarcire i danni. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. 13 Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. 15 Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.

Prescrizioni varie

16 «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. 17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. 18 Non lascerai vivere la strega. 19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. 20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. 21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. 22 Non affliggerete la vedova, né l’orfano. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse. 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; 27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso. 28 Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno me lo darai. 31 Voi sarete degli uomini santi per me; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; la getterete ai cani.